Uso Civico

L’uso civico è un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati (spesso, in questo secondo caso, proprietà nobiliari di origine feudale).

Il diritto d’uso civico solitamente non è prodotto o conosciuto in base ad un atto noto, ma più spesso riconosciuto di fatto, in base alla prassi tramandata da tempo immemore, e/o precisato e circoscritto ci in base alla sussistenza di particolari condizioni storico-geografiche (ad esempio riguardo l’estensione, nel tempo e su un certo fondo, di un passato potere feudale). In questo senso gli usi civici diversi ordinamenti giuridici, come, ad esempio, in quello italiano, vengono quasi sempre riconosciuti sulla base della fonte-fatto, e come tali sono ascrivibili al diritto consuetudinario.

Il diritto d’uso civico in Italia si confonde, per certi versi, con il concetto di Proprietà collettiva: tuttavia mentre quest’ultima non è sicuramente riconosciuta esplicitamente dal moderno diritto, ed ove presente in antico è poi finita per configurarsi come proprietà privata o pubblica assoggettata ad un uso civico confondendosi con quest’ultimo, non è in generale vero l’opposto dal momento che la situazione di esistenza di un uso civico su un dato suolo non prova necessariamente che esso derivi da una proprietà collettiva in senso pieno, ma anche (ad esempio) da forme anche mature di proprietà privata originaria con successivi diritti d’uso concessi in favore di terzi.

In questo senso molte delle differenze concettuali, di consuetudine gestionale, e di status proprietario formale attuale (pubblico privato) che si possono trovare tra i vari casi di uso civico esistenti in epoca recente nella penisola, possono essere ricondotte alle differenti forme di diritto dei suoli ed ai differenti livelli della sua evoluzione presenti nei vari stati preunitari, ma anche, localmente, in base al regime legale dei suoli presente di caso in caso con sostanziali differenze tra località che furono feudo e località che furono liberi comuni.

Fonte: Wikipedia

NORMATIVA NAZIONALE

R.D.L. 30/12/1923 N. 3267 VIGENTE – AGGIORNATO ALLA G.U. DEL 14/06/199 N. 137 IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE

R.D. 15 NOVEMBRE 1925 N. 2180 – REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI DELEGATI TECNICI, AGLI ISTRUTTORI ED AI PERITI INCARICATI DELLE OPERAZIONI DI RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI

LEGGE 16 GIUGNO 1927 – RIORDINAMENTO USI CIVICI

R.D.26 FEBBRAIO 1928 N. 332 – RIORDINAMENTO USI CIVICI

LEGGE 1070 10 LUGLIO 1930 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA USI CIVICI

LEGGE 16 MARZO 1931 N. 377 – NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE

LEGGE 23 MARZO 1981 N.93 – NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

LEGGE 31 GENNAIO 1994 N. 97 – NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 FEBBRAIO 2000 N. 361 – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

LEGGE 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 – NORME IN MATERIA DI DOMINI COLLETTIVI

NORMATIVA REGIONALE

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI PASCOLONEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO – MONTI DELLA LAGA

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1988 N. 25 – NORMA IN MATERIA DI USI CIVICI E GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE

LEGGE REGEIONALE 14 SETTEMBRE 1999 N. 68 – PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI SUOLI GRAVATI D ADIRITTI DI USCO CIVICO E PER LE UTILIZZAZIONI PARTICOLARIDELLE TERRE CIVICHE

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000 N. 95 – NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2005 N. 11 – NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

LEGGE REGIONALE 47/2006 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA

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